STATUTO dell’ ENTE DEL TERZO SETTORE 

 “AVERE CURA”

Articolo 1) Denominazione 

E’ costituita fra i presenti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili, l’Associazione avente la seguente denominazione: “AVERE CURAEnte del Terzo Settore (d’ora innanzi la “Associazione”).

Articolo 2) Sede

L’Associazione ha sede in Pesaro (PU), Viale Marsala n. 28.

Un eventuale trasferimento della sede non comporta la modifica dello Statuto Sociale.

L’Associazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, amministrative, succursali e rappresentanze in Italia.

Articolo 3) Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro. 

L’Associazione avrà come principi informatori: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Articolo 4) Oggetto

L’Associazione persegue finalità di divulgazione e di formazione preventiva a tutela della salute pubblica.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà, in via principale, le seguenti attività di interessi generale: 

– attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell’art. 5, 1 comma CTS.

L’Associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito dell’attività di interesse generale, organizzare:

  • corsi divulgativi, anche per i giovani in età scolare, di istruzione al primo soccorso;
  • corsi di istruzione per l’utilizzo del defibrillatore o di altri strumenti utili per il primo intervento in soggetti colpiti da infarto o da ictus;
  • corsi di formazione del cittadino e per operatori sanitari per istruirli per il primo intervento in casi di emergenza sanitaria (pandemia, calamità naturali, incidenti, ecc..);
  • implementazione delle linee guida a livello territoriale e nazionale per la prevenzione e l’eccellenza nella terapia per l’infarto, l’ictus, lo scompenso cardiaco, l’insufficienza respiratoria, il trauma.

Nello svolgimento della sua attività, l’Associazione sviluppa ogni forma di collaborazione con istituzioni, anche pubbliche, che perseguono finalità analoghe.

L’Associazione può svolgere, in conformità con gli scopi istituzionali e nei limiti previsti dalla normativa vigente, attività commerciali ed accessorie ed ogni attività finanziaria e patrimoniale di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile al perseguimento delle proprie finalità purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti, ai sensi dell’articolo 6 del CTS,  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Art. 5) Volontari

L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. 

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. 

Articolo 6) Durata

L’Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria degli associati, secondo quanto disposto dal presente Statuto, o al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all’art. 27 Codice Civile. 

Articolo 7) Associati

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.

Il numero degli Associati è illimitato. Possono aderire alla associazione tutti i cittadini che siano in possesso di requisiti morali idonei all’attività che viene svolta all’interno dell’Associazione stessa ed alle sue finalità.

Per essere iscritti all’Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. L’aspirante associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto dell’Associazione.

E’ compito del Consiglio Direttivo valutare l’accettazione o meno della domanda di ammissione basandosi su criteri non discriminatori esclusivamente riferiti alla condivisione delle finalità dell’associazione e degli scopi fissati dallo Statuto; il Consiglio delibera in merito a maggioranza di voti. Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di associato. In ogni caso è esclusa ogni partecipazione alla vita sociale che possa qualificarsi come temporanea o comunque limitata.

Gli Associati si distinguono in fondatori, ordinari e onorari:

  • associati fondatori sono coloro che, riconoscendosi nei fini dell’Associazione, hanno partecipato alla costituzione della stessa;
  • associati ordinari sono tutti coloro che, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo, sono ammessi come tali;
  • associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione, o perché occupano posizione di particolare rilievo nei settori di attività che interessano gli scopi dell’Associazione o per particolari meriti. Gli associati onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.

Tutti gli associati hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • candidarsi per ricoprire le cariche associative;
  • partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti gli associati hanno i seguenti obblighi:

  • osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  • collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  • astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
  • pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, pari ad Euro 50,00 l’anno (Euro cinquanta/00). Il Consiglio Direttivo potrà modificare l’importo della quota associativa qualora lo ritenga opportuno.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione.

Articolo 8) Recesso – Decadenza – Esclusione Associato

La qualifica di associato si perde:

  1. per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso dell’associato;
  2. per scioglimento dell’Associazione.

L’Associato può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale. Resta l’obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell’Associazione anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, compresi gli oneri e obbligazioni allo stesso derivanti dal presente Statuto.

Decade automaticamente l’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui l’associato: 

  • abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;
  • non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • abbia tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull’Associazione, sui suoi rappresentanti, sui suoi associati. In questa ipotesi l’associato potrà essere radiato dall’Associazione.

Le deliberazioni relative all’esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail, fax o altro mezzo idoneo entro il quindicesimo giorno dall’adozione della deliberazione di esclusione.

L’esclusione diventa efficace dalla data di ricezione da parte dell’associato della delibera di esclusione.

L’associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l’Associazione o verso terzi (nell’ambito dell’attività dell’Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di cui sopra e/o assunte in data anteriore a detta ricezione, salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Associazione dall’associato escluso.

Qualora l’associato escluso contestasse il provvedimento, questi potrà ricorrere avanti l’Assemblea degli associati. Nel corso di tale Assemblea si procederà in contradditorio con l’interessato, che dovrà essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.

L’ex associato, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell’Associazione secondo le modalità d’iscrizione di un nuovo associato al quale egli è equiparato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione definitiva di esclusione dell’Assemblea degli associati.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 9) Organi sociali

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo.

Le cariche assunte negli organi dell’Associazione di cui al presente articolo sono a titolo gratuito (con esclusione del Revisore), salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate. L’Assemblea degli associati, qualora ne ravvisi l’opportunità, potrà deliberare compensi per singole cariche sociali, che dovranno essere pubblicati annualmente nel sito internet dell’Associazione.

Articolo 10) Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. 

Per gli associati di minore età il diritto di voto è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali e in particolare i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva entro il 31/12 di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera i regolamenti e le loro modifiche;
  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l’opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni solo se richiesto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentato il 51% (cinquantuno) degli associati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.  Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee, ancorché non intervenuti. 

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso sistemi di comunicazione a distanza a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo composto da associati è formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre e massimo di nove membri, eletti dall’Assemblea Ordinaria degli associati, la cui maggioranza deve essere scelta, se possibile, fra gli Associati Fondatori.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione; i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. 

Si applica in ogni caso l’articolo 2382 del codice civile.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sottoposte all’Assemblea degli Associati per la loro approvazione;
  • redigere i rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
  • nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
  • deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
  • deliberare sull’esclusione degli associati;
  • pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
  • fissare la quota annuale di adesione all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi in collegamento audio/video attraverso sistemi di comunicazione a distanza a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 12) Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione. 

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 13) Organo di controllo 

L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, 2 comma, codice civile, su proposta del Consiglio Direttivo (i revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo). L’Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. L’Organo di controllo elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri decada dall’incarico, subentra il membro supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica in ogni caso l’articolo 2399 c.c.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento procedendo a controlli trimestrali ed esaminando in via preliminare i bilanci.

Inoltre l’’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo che saranno in ogni caso attestati da una apposita relazione di accompagnamento redatta dall’organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L’attività dell’Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell’Organo di Controllo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Il Consiglio Direttivo può optare per la nomina di un Controllore Unico dotato di adeguate competenze, scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, 2 comma, codice civile, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 14) Organo di Revisione

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale può essere affidata anche all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Articolo 15) Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dal fondo di dotazione iniziale indicato nell’atto costitutivo, che ammonta ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) ed è indisponibile;
  • dai beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  • da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 16) Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

  • quote associative annuali;
  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • reddito derivante dal patrimonio di cui all’art. 15;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, per le quali verrà tenuta apposita contabilità separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 17) Bilancio  

L’esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione di missione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato, ove istituito, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Nel caso non siano superati i limiti di cui all’art. 13 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. 

Articolo 18) Liquidazione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, 1 comma, CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 19) Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del CTS e delle altre leggi in materia in quanto applicabili.

Letto, firmato e sottoscritto

Gli associati fondatori